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ATTO
COSTITUTIVO E STATUTO
DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLO BLOOM
Repertorio numero 81.101
Atto Costitutivo
dell'Associazione "Circolo Bloom"
REPUBBLICA
ITALIANA
L'anno millenovecentottantotto, il giorno ventisei del mese di febbraio
in Torino, nel mio studio in corso San Martino n. 3.
Dinanzi a me dottor Mario MAZZOLA Notaio residente in Torino, iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, intervengono
i Signori:
TOSCO Antonio Adalberto, nato a Poirino (Torino) il 15 giugno 1952, residente
in Moncalieri (Torino) via Palestro n. 15, regista, cittadino italiano.
Codice Fiscale: TSC NTN 52H15 C7770
MAAG TARAGLIO Antonella, nata a Torino il 4 agosto 1955, residente in
Torino, corso Agnelli n. 52, operatore culturale, cittadina italiana
Codice Fiscale: TRG NNL 55M44 L219V
VIVARELLI Anna, nata a Torino il 22 marzo 1958, residente a Torino, piazza
Carignano n. 4, cittadina italiana, redattore
Codice Fiscale: VVR NNA 58C62 L219R
MARCHISIO Carla, nata a Torino il 21 settembre 1960, residente in Torino,
strada San Mauro n. 187 grafico pubblicitario, cittadina italiana
Codice Fiscale: MRC CRL 60P61 L219T.
I comparenti, della cui identità personale sono certo, rinunciano
di comune accordo all'assistenza dei testimoni e mi richiedono di dare
atto di quanto segue:
I signori TOSCO Antonio Adalberto, MAAG TARAGLIO Antonella, VIVARELLI
Anna e MARCHISIO Carla convengono di costituire in Torino, piazza Carignano
n. 4 una libera associazione denominata:
CIRCOLO BLOOM
L'associazione, esclusa qualsivoglia finalità di distribuzione
degli utili tra gli associati, ha per scopo la progettazione, la promozione,
l'organizzazione e la divulgazione di attività artistiche e culturali
in genere.
Essa è regolata dalle disposizioni dello statuto sociale compendiato
in sedici articoli dattiloscritti su sei pagine di due fogli, che leggo
ai Comparenti ed allego sotto "A".
Questo contiene le indicazioni circa: la denominazione, la sede, lo scopo,
l'amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni
della loro ammissione, il modo di essere, di funzionare e di estinguersi
dell'associazione.
I Comparenti quindi:
· nominano a comporre il primo Consiglio Direttivo (in carica un
anno) nelle persone dei Signori:
TOSCO Antonio Adalberto Presidente
VIVARELLI Anna Vice Presidente
MAAG TARAGLIO Antonella Direttore responsabile
· convengono che il primo esercizio sociale si chiuda il 31 dicembre
1988.
Le spese di quest'atto e dipendenti sono a carico dell'associazione.
Atto da me letto ai Comparenti.
Scritto a macchina ed a mano parte da me e parte da persona di mia fiducia
su tre pagine di un foglio.
In originale firmati:
Antonio TOSCO
Anna VIVARELLI
Antonella MAAG TARAGLIO
Carla MARCHISIO
Notaio
MARIO MAZZOLA
STATUTO
Articolo
1 - Denominazione e sede
E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e segg. del C.C. l'Associazione
Culturale "Circolo Bloom" con sede in Torino.
Articolo
2 - Finalità e scopi
L'Associazione ha per scopo la progettazione, la promozione, l'organizzazione
e la divulgazione di attività artistiche e culturali in genere.
L'Associazione si occupa di realizzare e favorire iniziative che portino
al raggiungimento degli scopi citati.
Articolo
3 - Esclusione del fine di lucro
Gli associati non perseguono fine di lucro. E' pertanto interdetta la
distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale sotto qualunque forma.
Articolo
4 - Patrimonio sociale
Il Patrimonio Sociale è indivisibile ed è costituito dai
contributi versati dai soci, nonché dai beni mobili ed immobili
che saranno acquistati con le risorse finanziarie di cui al successivo
comma.
Le entrate sono costituite:
· dalle quote versate dagli Associati, che non sono trasmissibili
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non rivalutabili e non
rimborsabili;
· da contributi, erogazioni liberali e lasciti diversi;
· da altri proventi di natura finanziaria e patrimoniale;
· da eventuali avanzi di gestione che saranno impiegati per la
realizzazione delle finalità istituzionali, o di attività
direttamente connesse a queste ultime.
Finché l'Associazione dura i singoli associati non possono chiedere
la divisione del fondo comune.
Articolo
5
- Durata
L'Associazione è contratta a tempo indeterminato.
Articolo
6 - Soci
L'Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividono le finalità.
L'ammissione all'Associazione è approvata dal Consiglio Direttivo.
Ogni associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione
al legale rappresentante presso la sede sociale; il recesso ha effetto
decorsi sessanta giorni dalla ricezione da parte del legale rappresentante
della comunicazione suddetta.
Gli associati receduti e gli eredi dell'associato defunto, non possono
pretendere la restituzione di somme versate, a qualunque titolo, all'Associazione,
né avranno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
E' di competenza dell'Assemblea, che delibera con la maggioranza di legge,
il provvedimento di esclusione dei soci, qualora se ne verifichino i presupposti,
ai sensi dell'articolo 24 del codice civile; tale provvedimento ha effetto
trascorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, che sarà
data all'associato escluso.
L'opera prestata dagli associati dell'Associazione si intende a titolo
gratuito, salvo che, a causa del particolare impegno richiesto, non intervengano
pattuizioni diverse tra l'associato stesso e l'Associazione.
Articolo 7 - Diritti e doveri dei Soci
Gli associati hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni ed
iniziative organizzate dall'Associazione.
Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione
e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli
organi direttivi dell'Associazione.
Ogni associato ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota
ai sensi dell'art.2532, secondo comma, del codice civile.
Tutti gli associati si impegnano all'osservanza del presente Statuto e
delle risoluzioni prese dagli organi dell'Associazione.
Gli associati hanno il dovere di collaborare, ognuno secondo le proprie
capacità e possibilità, per il raggiungimento degli scopi
e delle finalità che l'Associazione si prefigge.
Articolo
8 - Contributi
Gli associati devono versare annualmente e per la prima volta all'atto
dell'ingresso nell'Associazione il contributo stabilito dal Consiglio
Direttivo.
Articolo
9 - Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per decesso (scioglimento o liquidazione,
nel caso in cui gli associati siano Aziende o Enti), dimissioni, per morosità
o indegnità. La morosità viene dichiarata dall'Organo Amministrativo
dell'Associazione; l'indegnità viene sancita dall'Assemblea generale
degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.
Articolo
10 - Assemblea Generale Ordinaria
Gli associati sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria almeno una
volta all'anno, tra il 1° Gennaio e il 30 Giugno, mediante comunicazione
scritta, contenente la data, l'ora della prima e della seconda convocazione,
l'ordine del giorno e l'estratto del rendiconto consuntivo economico e
finanziario ovvero mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso
di convocazione o pubblicazione nel sito Internet dell'Associazione almeno
15 giorni prima di quello fissato per la riunione, per deliberare:
a) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
b) le eventuali modificazioni del presente Statuto o su altre questioni
presentate alla competenza dell'Assemblea Generale;
c) il regolamento elettorale per l'elezione degli organi dirigenti dell'Associazione;
d) l'elezione degli Organi Sociali;
e) il regolamento di attuazione dello Statuto
f) il programma dell'attività predisposto dal Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di intervento e di voto gli associati in regola con il pagamento
delle quote
sociali.
Prima dell'inizio dell'Assemblea, l'associato può regolarizzare
la sua posizione, ai fini della
regolare e completa partecipazione all'Assemblea stessa.
L'Assemblea è sovrana e vincolante per le decisioni prese nel suo
ambito.
Articolo
11 - Assemblee generali straordinarie
L'Assemblea generale degli Associati può riunirsi straordinariamente
in altra data in seguito a convocazione del Presidente dell'Associazione
o del Consiglio Direttivo oppure per richiesta scritta e motivata di almeno
un terzo degli Associati.
Articolo
12 - Validità delle assemblee generali e delle relative deliberazioni
L'Assemblea generale è valida in prima convocazione se è
presente almeno la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque
sia il numero dei presenti. L'Assemblea di seconda convocazione non può
svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
Hanno diritto di intervento gli associati in regola con il pagamento dei
contributi.
E' ammesso il voto per delega, nel limite di cinque deleghe per ogni associato
intervenuto in Assemblea.
Se durante l'Assemblea vengono messi in discussione argomenti non compresi
nell'ordine del giorno, si potrà deliberare sugli stessi solo se
all'Assemblea sia presente, almeno, la metà più uno degli
associati. In caso contrario tali argomenti saranno messi all'ordine del
giorno dell'Assemblea immediatamente successiva.
Per gli argomenti all'ordine del giorno le deliberazioni sono assunte
a maggioranza semplice dei partecipanti all'Assemblea, salvo le deliberazioni
riguardanti l'approvazione e la modifica del Regolamento Elettorale, le
modificazioni statutarie, lo scioglimento e la distribuzione di utili
(ove previsti), avanzi netti di gestione, riserve o fondi, che devono
essere approvate con la maggioranza dei 2/3 dei partecipanti all'Assemblea
stessa.
Articolo
13 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri eletti
liberamente e, per la prima volta nell'atto costitutivo. La carica di
Consigliere è prestata a titolo gratuito, salvo che, per particolari
incarichi svolti per conto dell'Associazione, non sia disposto diversamente
dal Consiglio Direttivo.
Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.
Il Consiglio si costituisce con la presenza della maggioranza dei suoi
componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Il Consiglio elegge nel proprio ambito un Presidente, un Vice Presidente
ed un Direttore responsabile.
Nel caso in cui venga a mancare un consigliere, il Consiglio Direttivo
provvede alla sostituzione, nominando a consigliere il primo dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere annualmente un rendiconto
economico e finanziario
.
Articolo
14 - Convocazione, deliberazioni e prerogative del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta all'anno,
per deliberare in merito al rendiconto economico e finanziario annuale
nei 30 giorni precedenti la convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare
il rendiconto stesso e ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta 2/3
dei consiglieri.
Per la validità della deliberazione è richiesta la presenza
della maggioranza dei membri in carica.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione
o da chi lo sostituisce, ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso
di parità il Presidente ha la facoltà di esercitare il voto
supplementare, che gli spetta nel caso di un consigliere assente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto
per legge o Statuto riservato all'Assemblea.
Spetta al Consiglio Direttivo il compito di attuare e coordinare l'organizzazione,
l'amministrazione interna dell'Associazione ed i rapporti con gli Enti
e le persone interessate all'attività dell'Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo predisporre il Regolamento di attuazione
dello Statuto e il regolamento elettorale per il migliore funzionamento
dell'Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo predisporre le eventuali modifiche dello
Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati
e deliberare sugli eventuali provvedimenti a carico degli associati, fissando
tutti i conseguenti adempimenti.
E' facoltà del Consiglio Direttivo attribuire, nel proprio ambito,
particolari e determinate funzioni e poteri al Presidente, al Vice Presidente
e ad uno o più Consiglieri.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale
che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, in sua assenza,
da uno dei Consiglieri designato a tale funzione ad inizio seduta. E'
peraltro possibile che l'approvazione del verbale venga richiesta nella
riunione successiva, in modo unanime, mediante apposizione di firma di
tutti i consiglieri presenti.
Articolo
15
- Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente ha la rappresentanza e la responsabilità legale dell'Associazione
e la firma legale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente,
tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente, ovvero, in caso
di indisponibilità del Vicepresidente, ad un Consigliere appositamente
designato dal Consiglio Direttivo.
È compito del Presidente convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria
dei soci e prepararne l'ordine del giorno.
Articolo
16 - Esercizio sociale - Rendiconto
L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun
anno ed il rendiconto consuntivo - economico e finanziario - sarà
predisposto dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi, ovvero sei mesi
qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla fine di ogni esercizio.
I ricavi ed i costi derivanti dall'esercizio di attività commerciali
sono inseriti in apposite voci del rendiconto consuntivo dell'Associazione.
L'Assemblea degli associati delibera sull'utilizzazione di proventi, che
deve essere comunque in linea con le finalità statutarie dell'Associazione.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il rendiconto consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione
entro i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua
approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie
è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
Articolo
17
- Collegio dei revisori dei conti
L'Assemblea può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, composto
da tre membri che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Compito del Collegio dei Revisori dei Conti è quello di controllare
lo svolgimento della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione,
secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, e la corrispondenza dei rendiconti
economici e patrimoniali alle risultanze delle scritture contabili. Il
Collegio dei Revisori esamina il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio
Direttivo, riferendo in merito con apposita relazione. Gli accertamenti
eseguiti dovranno essere registrati nel libro delle riunioni e delle deliberazioni
del Collegio dei Revisori.
La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica
dell'Associazione.
Articolo 18 - Rappresentanza
La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio
spetta al Presidente e, con funzione vicaria al Vice Presidente ed al
Direttore responsabile, disgiuntamente. Essa si estende a tutti gli atti
di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Articolo
19 - Controversie
Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze
che sorgessero con l'Associazione e/o fra di loro, per motivi dipendenti
dalla vita associativa.
Qualunque controversia dovesse insorgere con riferimento alla validità,
all'efficacia, all'interpretazione ed all'esecuzione dello Statuto verrà
rimessa ad un Collegio di Arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto
ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.
Gli Arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo
congiuntamente dalle parti, oppure - in caso di disaccordo - dal Presidente
del Tribunale di Torino.
Articolo
20 - Scioglimento
L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea o quando vengano
a mancare tutti gli associati. In caso di scioglimento per qualsiasi causa,
il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto dall'Assemblea ad
uno o più enti che perseguono finalità analoghe e sono animati
da uno spirito identico a quello dell'Associazione sciolta, (resta inteso
che in caso di controversia, si farà riferimento all'ultimo comma
dell'articolo 19 dello Statuto), o ai fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996 n. 662, ovvero dalle leggi vigenti e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà
essere ripartito tra gli associati dell'Associazione sciolta.
Articolo
21
- Norma di rinvio
Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto
applicabili, le norme in materia del C. C. e delle leggi speciali.
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